Art. 216.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o
della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in
cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui
sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento
è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,
delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con
riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto
del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento
sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.
Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo
ai sensi dell'articolo
214.
2. La restituzione
del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto
alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al
comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la
successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al
prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione
accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del
documento.
5. L'opposizione di
cui all'art. 205
si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque,
durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola
abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applica la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
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Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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